[1]Invio di ufficiali di collegamento

[2](1) Ciascuna Parte puo', previo consenso dell'Autorita' competente dell'altra Parte, distaccare un ufficiale di collegamento presso le Autorita' Competenti dell'altra Parte. (2) Gli ufficiali di collegamento possono prestare assistenza nel ruolo di consulenti ed esperti, trasmettendo informazioni nell'ambito delle istruzioni concordate da entrambe le Parti. (3) Gli ufficiali di collegamento inviati da una Parte presso uno Stato terzo, possono, previa mutuo accordo delle Autorita' Competenti di entrambe le Parti, rappresentare anche gli interessi dell'altra Parte.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art10 · fonte su Normattiva