[1]Gruppi di lavoro congiunti

[2]Se opportuno, le Autorita' Competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per svolgere operazioni di polizia nell'ambito delle quali i funzionari di una Parte possono, nel territorio dell'altra Parte, operare, soltanto a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art9 · fonte su Normattiva