[1]Gruppi di lavoro congiunti
[2]Se opportuno, le Autorita' Competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per svolgere operazioni di polizia nell'ambito delle quali i funzionari di una Parte possono, nel territorio dell'altra Parte, operare, soltanto a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.
Testo vigente dal 2 novembre 2017
