[1]Scopo

[2]2.1 Lo scopo del presente Accordo e' rafforzare la cooperazione nel settore della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare nell'interesse di entrambe le Parti. 2.2 Il presente Accordo si applica al Personale delle Parti che effettua visite ufficiali o che e' inviato a frequentare corsi presso i collegi, gli istituti e le scuole di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente Accordo si applica altresi' a qualsiasi cooperazione militare concordata tra le Parti del presente Accordo.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art2 · fonte su Normattiva