[1]' DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':

[3](a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;

[4](b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

[5](c) incontri tra rappresentanti delle Difesa;

[6](d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;

[7](e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;

[8](f) partecipazione ad esercitazioni militari;

[9](g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;

[10](h) visite di navi ed aeromobili militari;

[11](i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

[12](j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa; e

[13](k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art4 · fonte su Normattiva