[1]' DI COOPERAZIONE
[2]La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
[3](a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
[4](b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
[5](c) incontri tra rappresentanti delle Difesa;
[6](d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
[7](e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
[8](f) partecipazione ad esercitazioni militari;
[9](g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
[10](h) visite di navi ed aeromobili militari;
[11](i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
[12](j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa; e
[13](k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Testo vigente dal 5 maggio 2022
