Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinche' agli emigranti, alle Cooperative ed agli enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di organizzazioni creditizie. Paragrafo 1. - La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sara' subordinata alla, previa approvazione del relativo piano da parte dell'ente finanziatore. Paragrafo 2. - Il Governo brasiliano esentera' da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
