[1]Articolo II Contenuto dell'Accordo

[2]L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, e' permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di societa', cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorita' brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione "dirigida", sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artii · fonte del testo