[1]Articolo II Contenuto dell'Accordo
[2]L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, e' permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di societa', cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorita' brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione "dirigida", sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
