[1]Articolo IX Basi per il reclutamento
[2]Le Alte Parti Contraenti s'impegneranno ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sara' ritenuta piu' opportuna, in modo da definire:
- a)da parte brasiliana, le possibilita' di collocamento in ciascun ramo di attivita', le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonche' gli appoggi e la assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia;
- b)da parte italiana, i requisiti degli emigranti e la loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc. Paragrafo unico. - Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
