[1]Articolo IX Basi per il reclutamento

[2]Le Alte Parti Contraenti s'impegneranno ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sara' ritenuta piu' opportuna, in modo da definire:

  • a)da parte brasiliana, le possibilita' di collocamento in ciascun ramo di attivita', le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonche' gli appoggi e la assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia;
  • b)da parte italiana, i requisiti degli emigranti e la loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc. Paragrafo unico. - Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artix · fonte del testo