[1]Art. XI Selezione definitiva
[2]La selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sara' a carico del Governo brasiliano, il quale la effettua a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati. L'addetto brasiliano di immigrazione e colonizzazione sovraintendera' alle operazioni di selezione definitiva, valendosi a tale scopo dell'opera di addetti aggiunti provenienti dai competenti Dipartimenti Federali (di Immigrazione e Colonizzazione) del Brasile e di medici del Servizio di Sanita' dei Porti (Servico de Saude dos Portos), con la collaborazione altresi' dei competenti organi italiani di emigrazione. Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia. A questo scopo le Autorita' italiane indicheranno in calce a ciascuna lista di reclutati la localita' per la rispettiva selezione, o piu' localita', qualora cio' sia necessario. Per questa selezione saranno inoltre osservate le seguenti formalita':
- a)l'Addetto brasiliano di immigrazione, approvando la lista dei reclutati, concordera' con le Autorita' italiane di emigrazione le date in cui la Commissione brasiliana giungera' in ciascun posto di selezione;
- b)esaurite le operazioni in ciascun posto, l'Addetto brasiliano di immigrazione comunichera' alle Autorita' italiane la lista degli emigranti accettati e quella degli scartati, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la reiezione. Terminata la selezione definitiva, saranno concordati tra i rappresentanti delle Alte Parti Contraenti uno o piu' centri di raccolta, stabilendosi oltre alla localita', le date e il ritmo di afflusso degli emigranti, tenendo conto delle possibilita' di imbarco. Il numero di lavoratori sufficiente per coprire i posti disponibili per ciascun imbarco sara' tratto dalle liste degli emigranti accettati fino ad esaurimento. Nei predetti centri, o in occasione dell'imbarco, il medico brasiliano puo' procedere al controllo, confermativo o no, delle condizioni di salute, a fini profilattici, degli elementi gia' accettati. Paragrafo unico. - L'approvazione del medico del Servizio brasiliano di Sanita' dei Porti nella visita effettuata in Italia esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermita' incurabile o infettivo contagiosa grave, l'emigrante gia' accettato con la visita predetta sara' rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sara' tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilita' al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
