[1]Articolo X Reclutamento e prima selezione

[2]Il reclutamento sara' a carico del Governo italiano e si fondera' sulle informazioni fornite dal Governo brasiliano come previsto nell'articolo precedente e in un quadro organizzato di comune accordo, assicurando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione, affinche' possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva. I risultanti di questo reclutamento e della prima selezione, effettuata dai competenti organi tecnici italiani, per l'accertamento della idoneita' fisica e professionale dei candidati, sulla base dei criteri stabiliti con le autorita' brasiliane, saranno presentati all'Addetto di Immigrazione brasiliano, sotto forma di liste nominative con tutte le necessarie specificazioni per ciascuna leva di emigrazione "dirigida".

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artx · fonte del testo