[1]Articolo XX Tecnici agrari, industriali e sanitari

[2]Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto piu' e' efficace quanto piu' risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro piu' ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxx · fonte del testo