L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie:

  • a)tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semi qualificati, che si trasferiscano in base alle necessita' del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;
  • b)unita' di produzione o imprese a carattere industriale e tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;
  • c)agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle Industrie agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attivita' accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualita' di prestatori d'opera o proprietari;
  • d)associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera
  • c)che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi come prestatori d'opera o proprietari, in "fazendas", imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione gia' esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire;
  • e)familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano richiamati da connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art6 · fonte su Normattiva