[1]Articolo XVIII Lavoro salariato

[2]Il lavoratore salariato si giovera' per la sua protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parita' con i lavoratori brasiliani. Le condizioni di lavoro saranno stipulate in contratti conformi alle leggi vigenti in Brasile, che potranno essere sottoscritti in Italia, nel posto di selezione, o in Brasile in una delle Case di Immigranti (Hospedarias de Imigrantes). Paragrafo unico. - Considerando il pregiudizio che il trasferimento dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza e assistenza sociale, per i quali abbiano gia' versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxviii · fonte del testo