[1]Articolo XXII Rimesse degli emigranti

[2]Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilita' di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile. Il trasferimento di cui sopra si applica agli emigranti italiani stabilitisi in Brasile dal 1945. Il titolo che abilitera' gli interessati ad effettuare rimesse sara' costituito dalla qualita' di lavoratore retribuito, di colono, di impiegato, oppure di artigiano che lavori per conto proprio.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxxii · fonte del testo