[1]Articolo XXI Certificato di immigrazione

[2]Gli emigranti che avranno superato la selezione saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione, redatto nelle due lingue e conforme al modello allegato al presente Accordo. La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sara' fatta a cura delle Autorita' italiane. Sara' sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia, restando tuttavia inteso che dovra' essere munita di un certificato ogni persona di eta' superiore ai 18 anni, ancorche' faccia parte di uno stesso gruppo familiare. Tale certificato sara' riconosciuto dalle Autorita' italiane e brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto. Paragrafo unico. - Il certificato sara' emesso in tre copie, delle quali una per l'emigrante e le altre due destinate rispettivamente ai Servizi di Emigrazione italiano e brasiliano.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxxi · fonte del testo