• 1)- Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni. e cosi' di seguito, salvo denuncia scritta, da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.
  • 2)- Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 10, continueranno a essere in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 17 ottobre 1985, in duplice esemplare in lingua francese.

[2]Per la Per la Repubblica Italiana Repubblica Tunisina

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art11 · fonte su Normattiva