ARTICOLO V L'ISTITUTO ED I SUOI BENI 1. L'Istituto godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente. 2. I beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artv · fonte su Normattiva