1. Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:
- a)avviare indagini per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
- b)trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure
- c)indicare all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente quali sono le autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo puo' comportare la registrazione delle deposizioni rilasciate dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Testo vigente dal 7 luglio 2003
