1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
- a)avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
- b)trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure
- c)indicare quali sono le autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, puo' comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Testo vigente dal 29 maggio 2004
