Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:
- a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria dell'origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.
Testo vigente dal 14 novembre 2002
