Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

  • a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria dell'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art8 · fonte su Normattiva