Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
- a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Testo vigente dal 12 novembre 2003
