Parte Russa facilitera' l'ingresso e il soggiorno nel Paese a coloro che saranno impegnati nella realizzazione del presente Accordo e conformemente alla legislazione vigente nella Federazione Russa provvedera' al rilascio dei visti russi in favore di essi. I diritti consolari per il rilascio dei visti non saranno riscossi. Da Parte Russa sara' il Ministero della Difesa della Federazione Russa a svolgere il ruolo dell'organizzazione ospitante.

Testo vigente dal 6 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;34~accordo-art9 · fonte su Normattiva