Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961
Art. 2 (Convenzione)
Il figlio d'ignoti trovato abbandonato nel territorio di uno Stato Contraente sara' da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
