Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'Organizzazione Internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti INTELSAT
Art. 6 (Annesso C)
- a)Quando venga a mancare uno dei membri del tribunale per motivi che il presidente o gli altri membri considerino indipendenti dalla volonta' delle parti o che siano compatibili con il regolare svolgimento della procedura arbitrale, si provvedera' alla sostituzione secondo le seguenti disposizioni:
- i)se si tratti di rinunzia di un membro designato da una delle parti, questa designera' il sostituto nei dieci giorni successivi;
- ii)se si tratti di rinunzia del presidente del tribunale o di altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo di esperti, il sostituto sara' scelto tra i membri del gruppo applicandosi rispettivamente.
- b)Nel caso in cui si verifichi la mancanza di un membro del tribunale per ragioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e non venga provveduto alla sostituzione in conformita' a detta lettera a), i membri del tribunale rimasti in carica, su richiesta di una delle parti e in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, potranno decidere di procedere fino all'emissione della sentenza.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
