• a)Quando venga a mancare uno dei membri del tribunale per motivi che il presidente o gli altri membri considerino indipendenti dalla volonta' delle parti o che siano compatibili con il regolare svolgimento della procedura arbitrale, si provvedera' alla sostituzione secondo le seguenti disposizioni:
  • i)se si tratti di rinunzia di un membro designato da una delle parti, questa designera' il sostituto nei dieci giorni successivi;
  • ii)se si tratti di rinunzia del presidente del tribunale o di altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo di esperti, il sostituto sara' scelto tra i membri del gruppo applicandosi rispettivamente.
  • b)Nel caso in cui si verifichi la mancanza di un membro del tribunale per ragioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e non venga provveduto alla sostituzione in conformita' a detta lettera a), i membri del tribunale rimasti in carica, su richiesta di una delle parti e in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, potranno decidere di procedere fino all'emissione della sentenza.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art6 · fonte su Normattiva