Articolo IV Personalita' giuridica

  • a)L'I. e' persona giuridica. Essa possiede la piena capacita' per esercitare le sue funzioni e attuare i suoi scopi e, quindi, per:
  • i)concludere accordi con Stati o organismi internazionali;
  • ii)stipulare contratti;
  • iii)acquistare beni e disporne;
  • iv)stare in giudizio.
  • b)Ciascuna delle Parti, nell'ambito del proprio ordinamento e in relazione alle proprie leggi, prendera' le necessarie misure per dare effetto a quanto stabilito nel presente articolo.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artiv · fonte su Normattiva