Articolo IV Personalita' giuridica
- a)L'I. e' persona giuridica. Essa possiede la piena capacita' per esercitare le sue funzioni e attuare i suoi scopi e, quindi, per:
- i)concludere accordi con Stati o organismi internazionali;
- ii)stipulare contratti;
- iii)acquistare beni e disporne;
- iv)stare in giudizio.
- b)Ciascuna delle Parti, nell'ambito del proprio ordinamento e in relazione alle proprie leggi, prendera' le necessarie misure per dare effetto a quanto stabilito nel presente articolo.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
