ARTICOLO XIII (Organo esecutivo)

  • a)L'organo esecutivo e' diretto da un Direttore generale, nominato dal Consiglio dei Firmatari; la nomina dovra' essere confermata dalle Parti. Il Depositario notifichera' immediatamente alle Parti la nomina, che si riterra' confermata se, entro sessanta giorni dalla notifica, piu' di un terzo delle Parti non avra' comunicato al Depositario, per iscritto, il proprio parere contrario. Dopo la nomina, il Direttore generale potra' assumere le sue funzioni alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari, anche in pendenza della conferma della nomina.
  • b)Il mandato del Direttore generale ha la durata di sei anni, a meno che il Consiglio dei Firmatari decida diversamente.
  • c)Il Consiglio dei Firmatari, con decisione motivata, potra' destituire il Direttore generale e dovra' riferire all'Assemblea delle Parti i motivi della destituzione.
  • d)Il Direttore generale e' il legale rappresentante e l'esponente di grado piu' elevato dell'EUTELSAT. Egli agira' in base alle direttive del Consiglio dei Firmatari e sara' direttamente responsabile nei confronti di quest'ultimo per lo svolgimento di tutte le funzioni dell'organo esecutivo.
  • e)La struttura ed i livelli del personale dell'organo esecutivo, le condizioni e le modalita' di impiego di tutto il personale, le condizioni di impiego degli esperti e degli altri consulenti, di cui il Direttore generale si avvalga dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Firmatari.
  • f)Il Direttore generale ha il potere di nominare il personale dell'organo esecutivo. La nomina dei piu' alti funzionari, direttamente dipendenti dal Direttore generale, tuttavia, dovra' essere approvata dal Consiglio dei Firmatari secondo quanto disposto all'alinea xvi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
  • g)Ogni qualvolta il Direttore generale venga a mancare o in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore generale ad interim, secondo l'alinea xvii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, avra' la capacita' di esercitare i poteri del Direttore generale ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo.
  • h)Nella nomina del Direttore generale e del personale dell'organo esecutivo si dovra' far riferimento ai piu' alti livelli di integrita', competenza ed efficienza.
  • i)Il Direttore generale ed il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le rispettive responsabilita' nei confronti dell'EUTELSAT.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxiii · fonte su Normattiva