Articolo XVI Recesso

  • a)i) Ciascuna Parte e ciascun Firmatario potra' recedere volontariamente dall'I. la Parte che recede dovra' notificare per iscritto il suo recesso al Depositario. La decisione del recesso di un Firmatario dovra' essere notificata per iscritto all'organo esecutivo per il tramite della Parte che lo ha designato: il recesso si intendera' accettato dalla Parte con la notificazione;
  • ii)a seguito del recesso volontario, notificato con le modalita' del precedente alinea i), verranno a cessare, nei confronti della Parte o del Firmatario recedente, gli effetti dell'A. e dell'A.O. a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla notificazione del recesso, o se la notificazione del recesso l'avra' specificato, dalla data di determinazione della quota di investimento successiva allo spirare del trimestre, in conformita' all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo 6 dell'A.O.
  • b)i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi, l'A.d.P. - agendo sia di propria iniziativa sia a seguito di specifica notificazione e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte - potra' decidere, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere dall'I. e a decorrere dalla data di questa decisione cesseranno gli effetti dell'A. nei confronti di detta Parte. A questo scopo l'A.d.P. potra' essere convocata in sessione straordinaria.
  • ii)quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli derivano dall'A. o dall'A.O. - salvo per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dell'A.O. - e, nei tre mesi successivi alla notificazione da parte dell'organo esecutivo di una risoluzione del C.d.G. che constati il fatto, non vi abbia posto rimedio, il C.d.G. dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, potra' sospenderlo dall'esercizio dei suoi diritti e raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. Se la R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, approvera' la raccomandazione del C.d.G., il recesso del Firmatario decorrera' dalla data di questa approvazione e dalla stessa data cesseranno nei suoi confronti gli effetti dell'A. e dell'A.O.
  • c)Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le somme dovute a sensi dell'articolo 4 dell'A.O. e siano decorsi tre mesi dalla relativa scadenza, il Firmatario si intendera' per cio' stesso sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dall'A. e dall'A.O. Se nei successivi tre mesi il Firmatario non avra' versato tutte le somme dovute o la Parte che l'ha designato non avra' provveduto a sostituirlo a sensi della successiva lettera f), il C.d.G., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, puo' raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. La R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario, potra' decidere in conformita' e, dalla data di questa decisione, cesseranno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O.
  • d)Il recesso di una Parte come tale implica il contemporaneo recesso del Firmatario da essa designato o, secondo i casi, anche di essa Parte come Firmatario, venendo meno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O. dal momento in cui verranno meno gli effetti dell'A. nei confronti della Parte che l'ha designato.
  • e)In ogni caso di recesso di un Firmatario dall'I., la Parte che l'ha designato assumera' la qualita' di Firmatario o dovra' designare un nuovo Firmatario che subentrera' al precedente dalla data del recesso oppure dovra' recedere dall'I.
  • f)Se per qualsivoglia motivo una Parte intendera' sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovra' notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; in questi casi l'A. e l'A.O. entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario - venendone meno gli effetti nei confronti del precedente Firmatario - dal momento in cui il nuovo Firmatario avra' adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente e sottoscritto l'A.O.
  • g)Dal momento in cui al Depositario o all'organo esecutivo in conformita' all'alinea i) della precedente lettera a), verra' notificato un recesso, la Parte recedente e il Firmatario da essa designato o, secondo i casi, il Firmatario per conto del quale il recesso e' stato notificato, non avranno alcun diritto di rappresentanza e di voto in seno a tutti gli organi dell'I. e non potranno assumere alcuna obbligazione o responsabilita', fermo restando l'obbligo a carico del Firmatario - salvo diversa decisione del C.d.G. a mente dell'articolo 21 dell'A.O. - dei versamenti in conto capitale necessari a far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima della notificazione del recesso o conseguenti a responsabilita' per atti od omissioni precedenti detta notificazione.
  • h)Nel periodo durante il quale un Firmatario, per effetto dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), risultera' sospeso dall'esercizio dei suoi diritti, continuera' tuttavia ad assumere le obbligazioni e le responsabilita' derivanti dal presente A. e dall'A.O.
  • i)Qualora la R.d.F. decida, a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), di non approvare la raccomandazione del C.d.G. intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, la sospensione dall'esercizio dei diritti si intendera' revocata dalla data di questa decisione e dalla stessa data il Firmatario godra' dei diritti derivanti dal presente A. o dall'A.O., salvo il caso in cui il Firmatario risulti sospeso a mente della precedente lettera c): in tal caso la sospensione si intendera' revocata dal momento in cui il Firmatario avra' versato le somme di cui e' debitore per effetto della lettera a) dell'articolo 4 dell'A.O.
  • j)Qualora la R.d.F., a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), decida di approvare la raccomandazione del C.d.G., intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, questi, dopo la detta approvazione, non potra' assumere alcun obbligo o responsabilita' fermo restando che sara' tenuto a effettuare - e salvo che il C.d.G. adotti una diversa decisione in conformita' alla lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima dell'anzidetta approvazione o a responsabilita' derivanti da atti od omissioni anteriori all'approvazione.
  • k)Se l'A.d.P. decidera' di presumere, a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), il recesso di una Parte, questa, nella sua qualita' di Firmatario o - secondo i casi - il Firmatario che essa ha designato, non potra' assumere, dal giorno della decisione, alcun obbligo o responsabilita' fermo restando che la Parte quale Firmatario, o per il Firmatario che essa ha designato - e salvo che il C.d.G. decida diversamente a mente della lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - dovra' effettuare i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima di detta decisione o a responsabilita' derivanti da atti o omissioni anteriori alla decisione stessa.
  • l)Ogni regolamento finanziario tra l'I e un Firmatario nei confronti del quale sono cessati gli effetti dell'A. e dell'A.O. - salvo il caso di sostituzione a sensi della precedente lettera f) - sara' effettuata in conformita' all'articolo 21 dell'A.O.
  • m)i) La notificazione della decisione del recesso di una Parte a sensi dell'alinea i) della precedente lettera a) sara' trasmessa dal Depositario a tutte le Parti e all'organo esecutivo il quale provvedera' a trasmetterla a tutti i Firmatari;
  • ii)quando sia stato dichiarato il recesso di una Parte dall'I., a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), l'organo esecutivo avvisera' il Depositario il quale provvedera' a comunicarlo a tutte le Parti;
  • iii)il recesso di un Firmatario secondo l'alinea i) della precedente lettera a) o l'accertamento del recesso di un Firmatario, secondo l'alinea ii) della precedente lettera b) o le precedenti lettere c) o d), sara' trasmesso dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale provvedera' a sua volta a trasmetterlo a tutte le Parti;
  • iv)la sospensione di un Firmatario a sensi dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c) sara' notificata dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale la notifichera' a tutte le Parti;
  • v)la sostituzione di un Firmatario a sensi della precedente lettera f) sara' notificata dal Depositario all'organo esecutivo, il quale la notifichera' a tutti i Firmatari.
  • n)Le modificazioni relative alla situazione di una Parte o di un Firmatario nei confronti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni non implicheranno l'obbligo del recesso dall'I.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artxvi · fonte su Normattiva