Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonche' dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata e' determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che hanno subito condanne in relazione al reato di cui al comma l e' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravita' del reato commesso e alla pena inflitta. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione. Si applica, altresi', l'articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~art4 · fonte su Normattiva