Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalita' e le tariffe del trasporto nonche' i diritti ad esso connessi.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
