Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalita' e le tariffe del trasporto nonche' i diritti ad esso connessi.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art17 · fonte del testo