Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalita' di riscossione; la tariffazione, la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; la restituzione dei dazi, delle imposte e dei diritti doganali; nonche' le prescrizioni, le formalita' e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art2 · fonte del testo