Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti contraenti sulle merci dell'altra Parte per quanto concerne la produzione, la lavorazione, la circolazione o il consumo delle merci stesse, ognuna delle Parti contraenti adottera' il trattamento da essa stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione piu' favorita, se quest'ultimo e' piu' vantaggioso per l'altra Parte.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
