Le persone giuridiche e le societa' commerciali, costituite sul territorio di una delle Parti contraenti in conformita' alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte. Le persone giuridiche, le societa' commerciali nonche' i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai tribunali dell'altra Parte, tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art19 · fonte del testo