[1]judicatum solvi

[2]1. Per agire in giudizio, non puo' essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti ne' cauzione, ne' deposito, ne' versamento di somme comunque denominato, a motivo della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art2 · fonte su Normattiva