[1]judicatum solvi
[2]1. Per agire in giudizio, non puo' essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti ne' cauzione, ne' deposito, ne' versamento di somme comunque denominato, a motivo della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
