[1]Articolo II

[2]In conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che saranno importati nel territorio dell'altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, tasse o imposizioni diversi o piu' elevati ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo paese.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artii · fonte del testo