[1]Articolo II
[2]In conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che saranno importati nel territorio dell'altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, tasse o imposizioni diversi o piu' elevati ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo paese.
Testo vigente dal 24 agosto 1956
