Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o all'esportazione. Puo' derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi:

  • a)per ragioni di sicurezza pubblica;
  • b)nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale;
  • c)per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle alante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art7 · fonte del testo