Articolo VI.

  • A)Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori di rilievo, compreso il costo di esercizio comparativo, un ragionevole profitto e le differenze di caratteristiche del servizio.
  • B)Le tariffe che le imprese designate di ciascuna Parte Contraente applicheranno per il traffico effettuato in base al presente Accordo per o dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno convenute, in primo luogo, tra le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti e dovranno aver riguardo alle relative tariffe adottate dalla International Air Transport Association. Le tariffe cosi' stabilite saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Nell'eventualita' di disaccordo tra le imprese e/o le Autorita' aeronautiche, le Parti Contraenti cercheranno una composizione, come stabilito nell'articolo XI di questo Accordo e dovranno prendere tutte le misure necessarie per rendere effettivo l'accordo raggiunto. Nell'attesa che venga composto l'eventuale disaccordo le tariffe gia' stabilite rimarranno in vigore.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artvi · fonte su Normattiva