(1) Le tariffe di ogni servizio concordato saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori connessi, compreso il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (come i livelli di velocita' e di confort) e qualora appaia conveniente le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rette specificate. Tali tariffe saranno fissate in accordo alle disposizioni seguenti del presente articolo. (2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo, unitamente agli aggi di commissione delle agenzie usati in connessione ad esse dovranno, se possibile, essere concordati con riguardo a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate interessate, e tale accordo dovra', quando possibile, ispirarsi a quelle decisioni che siano applicabili ai sensi delle procedure della Conferenza sul traffico dell'Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA). Le tariffe cosi' convenute saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. (3) Qualora le compagnie aeree designate non possano accordarsi su alcuna di tali tariffe, o se per qualche altra ragione non si possa concordare una tariffa in conformita' con le disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno cercare di determinare la tariffa mediante accordo tra loro.
- 4)Se le Autorita' aeronautiche non possono accordarsi sull'approvazione di una tariffa ad esse sottoposta ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo, oppure sulla determinazione di alcuna tariffa ai sei del paragrafo (3), la controversia sara' composta Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del presente Accordo. (5) Nessuna tariffa potra' entrare in vigore se le Autorita' aeronautiche di una delle Parti Contraenti non la ritengano soddisfacente, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo (3) dell'articolo 11 del presente Accordo. (6) Le tariffe che siano state stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finche' non siano stabilite nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
