seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti:
- 1)Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;
- 2)Articolo VIII;
- 3)Articolo IX;
- 4)Articolo X.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti:
Testo vigente dal 28 marzo 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art13 · fonte su Normattiva