salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Dette legislazioni vengono applicate in base alla regola della nazione piu' favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2 del presente accordo. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
