[1]Eccezioni generali

[2]1. Le Parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, mutatis mutandis. 2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficolta'. Se un accordo non e' raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte puo' applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art215 · fonte su Normattiva