1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione piu' favorita di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

  • a)ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero;
  • b)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini "unione doganale" e "zona di libero scambio" e' quello indicato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT;
  • c)ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art10 · fonte su Normattiva