disposizioni dell'articolo 28 del presente accordo e le seguenti disposizioni si applicano ai servizi bancari e assicurativi di cui all'allegato 6. 1. Per quanto riguarda i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 in materia di stabilimento esclusivamente mediante la creazione di consociate e ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 viene specificata all'allegato 7, parte A. Per quanto riguarda i servizi assicurativi di cui all'allegato 6, parte A, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 viene specificata all'allegato 7, parte B. 2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente accordo, alle Parti non viene impedito di prendere misure cautelari, ad esempio per tutelare investitori, depositanti, titolari di polizze assicurative o persone nei cui confronti un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Non ci si puo' avvalere di tali misure per eludere gli obblighi imposti alle Parti dall'accordo. Nessuna disposizione dell'accordo puo' essere invocata per chiedere a una Parte di rivelare informazioni inerenti agli affari e ai conti dei singoli clienti o informazioni riservate o esclusive in possesso di organismi pubblici. 3. Fatte salve le disposizioni della Parte A, paragrafo 1, lettere d) e e) e dell'allegato 7, la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, evitano di adottare nuove normative o misure tali da introdurre una discriminazione o aggravarla rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo per quanto riguarda le condizioni di stabilimento delle societa' dell'altra Parte sul territorio rispetto alle loro societa'. Le Parti decidono di includere nell'idea di "aggravare la discriminazione" il peggioramento, il prolungamento o il ripristino delle condizioni discriminatorie dopo l'attuale periodo di applicazione. 4. Ai fini del presente accordo e per quanto riguarda le attivita' bancarie, una societa' viene considerata una consociata russa di una societa' comunitaria se quest'ultima detiene oltre il cinquanta per cento (50%) del suo capitale azionario.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art29 · fonte su Normattiva