Parti riconoscono che e' importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attivita' delle rispettive societa' sul territorio dell'altra Parte e decidono di prendere in considerazione la possibilita' di raggiungere questo obiettivo secondo modalita' reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art29 · fonte su Normattiva