salvo l'articolo 48 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una societa' comunitaria o russa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare servizi transfrontalieri o concludere accordi per questi servizi per la societa' in questione, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
