1. Per i settori elencati nell'allegato 5, ciascuna Parte puo' regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, e' necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 36 e 50. 3. Al piu' tardi entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione: - le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36, e - se sia possibile per le Parti assumere: = l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36 piu' restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, o = altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione, nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 36. Qualora, dopo questo esame, una Parte ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato 8. 4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla Parte B dell'allegato 8. 5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 51. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 51.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
