1. La cooperazione mira a rendere compatibili i sistemi doganali delle Parti. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le Parti; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Russia; - il sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informatici per le dogane, anche ai punti di controllo; - assistenza reciproca e azioni comuni per le merci "a doppio uso" e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. All'occorrenza, viene fornita assistenza tecnica. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare agli articoli 82 e 84, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 2.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art78 · fonte su Normattiva