Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali: - l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attivita' economiche illegali, compresa la corruzione; - le transazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali; - le contraffazioni; - il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - la creazione di centri d'informazione; - una migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca; - l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art84 · fonte su Normattiva