1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Federazione russa, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante delle Comunita' e da un rappresentante della Federazione russa. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le mansioni previste agli articoli 16, 17 e 53 e all'allegato 2, nonche' le modalita' del proprio funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
