in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~protocollo-art8 · fonte su Normattiva