1. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio della parte Contraente richiedente, e ne comunica i risultati all'altra Amministrazione doganale. 2. Tali indagini sono condotte in conformita' alla legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorita' competente e si impegna a cooperare con essa.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art11 · fonte su Normattiva