ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA, IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI Sezione 1. Portata dell'Articolo. Al fine di permettere alla Societa' di raggiungere i suoi obiettivi e di svolgere le attribuzioni che le sono assegnate, lo status giuridico, le immunita', le esenzioni ed i privilegi definiti nel presente articolo, saranno riconosciuti alla Societa' nei territori di ogni Paese membro. Sezione 2. Personalita' giuridica. La Societa' avra' la personalita giuridica, ed in particolare, la piena capacita' di:

  • a)concludere contratti;
  • b)acquistare e disporre di beni mobili ed immobili; e
  • c)adire i Tribunali ed avviare procedure amministrative. Sezione 3. Procedure legali.
  • a)Un'azione legale potra' essere intentata contro la Societa' solo davanti 4 Tribunali competenti per giurisdizione nei territori dei paesi membri nei quali essa possiede un Ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione, o nel quale abbia emesso o garantito titoli. Nessuna azione legale potra' tuttavia essere intentata contro la Societa' da parte di Paesi membri o di persone che agiscano per conto di detti Paesi o in base a un diritto che le derivi da tali Paesi. Tuttavia, tali Paesi o persone potranno ricorrere per definire le controversie tra la Societa' ed i suoi Paesi membri a procedure speciali, come stabilito nel presente Accordo, nelle regole e regolamenti della Societa', o nei contratti con essa stipulati.
  • b)I beni e l'attivo della Societa', in qualsiasi luogo si trovino e quali che siano i detentori, saranno immuni da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro la Societa'. Sezione 4. Immunita' dell'Attivo I beni e l'attivo della Societa' in qualsiasi luogo si trovino, e quali che siano i detentori, saranno esenti da perquisizioni, sequestri, confische, espropri, o da ogni altra forma di pignoramento o di presa di possesso forzato ordinato dal potere legislativo o esecutivo. Sezione 5. Inviolabilita' degli archivi Gli archivi della Societa' saranno inviolabili. Sezione 6. Immunita' dell'attivo nei confronti delle misure restrittive Al fine di permettere alla Societa' di raggiungere il suo obiettivo, di svolgere le sue competenze e di portare a termine le sue operazioni in applicazione del presente Accordo, tutti i beni ed altri attivi della Societa' saranno esenti da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura, tranne disposizione contraria del presente Accordo. Sezione 7. Privilegi in materia di comunicazioni Le comunicazioni ufficiali della Societa' usufruiranno, da parte di ogni Paese membro, del medesimo trattamento che il detto Paese accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri. Sezione 8. Immunita' e privilegi del personale Tutti i Governatori, gli Amministratori i loro supplenti, come pure i funzionari ed impiegati della Societa' godranno dei privilegi ed immunita' seguenti:
  • a)Immunita' da procedimenti legali per atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che la Societa' stessa non rinunci a tale immunita'.
  • b)Qualora non siano cittadini del Paese nel quale risiedono, godranno delle stesse immunita' per quanto riguarda le restrizioni all'immigrazione, le modalita' d'immatricolazione degli stranieri e gli obblighi militari, e delle stesse agevolazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalenti degli altri Paesi membri.
  • c)I medesimi privilegi rispetto alle facilitazioni di viaggio, che i Paesi membri concedono ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di pari rango di altri Paesi membri. Sezione 9. Esenzioni fiscali
  • a)La Societa', i suoi redditi, i suoi beni, ed altri attivi, come pure ogni transazione ed operazione che essa effettui ai sensi del presente Accordo, saranno esonerati da ogni tipo di gravame tributario e da ogni dazio doganale. La Societa' sara' altresi' esente da ogni obbligo relativo al pagamento, trattenuta o riscossione di imposte o diritti doganali.
  • b)Le retribuzioni e gli emolumenti versati dalla Societa' ai suoi funzionari o impiegati che non siano cittadini del Paese nel quale esercitano le loro funzioni, sono altresi' esenti da ogni imposta.
  • c)Sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Societa', ivi compresi gli utili o gli interessi che ne derivano, quale che sia il detentore di detti titoli, non sara' percepita nessuna tassa:
  • i)che sia di natura discriminante nei confronti di dette obbligazioni o valori solo per il fatto che sono emesse dalla Societa';
  • ii)La cui sola base giuridica siano il luogo e la valuta di emissione, oppure la valuta di regolamento o di pagamento, o infine il sito di un'agenzia o di un Ufficio di affari della Societa'.
  • d)Sulle obbligazioni o valori garantiti dalla Societa', ivi inclusi i dividendi o interessi che ne derivano, quale che sia il detentore del titolo, non sara' percepita nessuna imposta:
  • i)che sia di natura discriminante nei confronti di dette obbligazioni o valori, per il solo fatto che la garanzia e' concessa dalla Societa';
  • ii)La cui unica base giuridica sia il sito di un'agenzia o di un Ufficio di affari della Societa'. Sezione 10. Attuazione Ciascun Paese membro adottera', in conformita' al proprio sistema giuridico ogni provvedimento necessario per applicare, nei limiti del proprio territorio i principi enunciati nel presente Articolo, ed informera' la Societa' di tutto quanto e' stato realizzato a tal fine. Sezione 11. Rinuncia La Societa' puo a sua discrezione, rinunciare ad uno qualsiasi dei privilegi ed immunita' conferitile dal presente Articolo nella misura ed alle condizioni di sua scelta.

Testo vigente dal 24 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;165~accordo-artvii · fonte su Normattiva